IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi che nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo; Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 15 milioni di euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto e sono state stanziate le prime risorse, pari a 4 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rinviando ad una successiva delibera del Consiglio dei ministri per l'integrazione delle stesse fino al complessivo ammontare riconosciuto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con la quale le predette risorse sono state integrate fino al complessivo ammontare di 15 milioni di euro; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 21 febbraio 2014; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore della Direzione lavori pubblici, ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa e protezione civile della Regione Abruzzo e' nominato Commissario delegato. 2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede: a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione. 3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera a), sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero. 4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) gli interventi urgenti gia' completati ovvero da realizzare. 5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 8. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. 9. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, al Commissario delegato e' riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 4-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.