IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi che nei giorni dall'11 al 13  novembre  ed  il  1°  e  2
dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo; 
  Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in
15 milioni di euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto e
sono state stanziate le prime risorse, pari a 4 milioni  di  euro,  a
carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5,  comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  rinviando  ad  una
successiva delibera del Consiglio  dei  ministri  per  l'integrazione
delle stesse fino al complessivo ammontare riconosciuto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  febbraio  2014
con la quale  le  predette  risorse  sono  state  integrate  fino  al
complessivo ammontare di 15 milioni di euro; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere  straordinario
finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di mezzi e poteri  straordinari  in  deroga  alla
vigente normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del  21  febbraio
2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore  della  Direzione  lavori  pubblici,
ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa  e  protezione
civile della Regione Abruzzo e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  Comuni
danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei  predetti
comuni, delle province interessate e  delle  strutture  organizzative
della regione, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, provvede: 
    a) all'attuazione degli interventi  necessari  ad  assicurare  il
soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento  nonche'
il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; 
    b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti  la  cui
mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare  le  operazioni   di   soccorso   ed   assistenza   alla
popolazione. 
  3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui  al  comma  2,  per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2,  lettera  a),  sono
autorizzati  all'acquisizione   dei   beni   e   servizi   necessari,
all'occupazione e requisizione  di  beni  mobili  ed  immobili,  alla
movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni  per
la sistemazione alloggiativa presso strutture  pubbliche  e  private,
anche di tipo alberghiero. 
  4. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 4,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un Piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
    b) gli interventi urgenti gia' completati ovvero da realizzare. 
  5. Il piano  di  cui  al  comma  4  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  6. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  4,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto  delle
spese sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  8. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione  di
appositi siti di  stoccaggio  temporaneo  ove  ubicare  i  fanghi,  i
detriti ed i materiali rivenienti dalla  situazione  emergenziale  in
atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. 
  9. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza,  al  Commissario  delegato  e'  riconosciuto  un  compenso
mensile pari al 15% del  trattamento  stipendiale  in  godimento,  in
deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 4-bis  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.